ABROGAZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA: LA SOLUZIONE ASSICURATIVA DI BORGHINI E COSSA

La polizza garantisce, come richiesto dagli Artt. 47 e 49 del Codice del Turismo, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore.

Il 30 giugno 2016 è scaduta l’operatività del Fondo Nazionale di Garanzia del turismo e (come previsto dalla norma) oggi “i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro”.

L’obbligo è esteso ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, mentre non riguarda la vendita di singoli servizi turistici.

Borghini e Cossa è stata la prima in grado di offrire al mercato la polizza assicurativa che ogni Tour Operator / Agenzia di Viaggi può individualmente sottoscrivere per poter rispondere agli obblighi di tutela del turista che acquista un pacchetto turistico imposti dall’Art. 47 del Codice del Turismo.

Il processo di sottoscrizione prevede una fase di valutazione dell’operatore da parte della Compagnia di Assicurazioni alla quale è possibile richiedere la disponibilità e le condizioni per l’eventuale emissione della polizza senza che ciò implichi alcun impegno preventivo da parte del Tour Operator / Agenzia di Viaggi alla successiva sottoscrizione del contratto.