Whistleblowing

 

La "Procedura di Allerta Interna" (altrimenti detta "Whistleblowing") è uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una condotta illecita prevista dalle norme e lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'azienda, favorendo e tutelando il comportamento positivo del personale o degli altri soggetti legittimati individuati dalla normativa, che, venuti a conoscenza dell'illiceità o dell'illegittimità dell'operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decidano di segnalare in modo riservato tali atti o fatti presso gli organi preposti.

Un'efficace sistema di whistleblowing rappresenta per la nostra azienda uno strumento importante per il costante rispetto dei canoni di trasparenza e d'integrità nella propria azione e un utile campanello d'allarme che consente di adottare le appropriate misure.

Le segnalazioni possono essere inoltrate alla procedura di allerta interna dal personale dipendente e da coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento o una relazione con l'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quali:

  • lavoratori e collaboratori esterni, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Borghini e Cossa;
  • amministratori e soci;
  • personale di fornitori esterni a Borghini e Cossa.
Le segnalazioni possono riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione delle norme a cui è sottoposta Borghini e Cossa (con particolare riferimento all'attività di distribuzione di prodotti assicurativi) e della normativa interna dell'azienda. Le segnalazioni possono, inoltre, riguardare gli illeciti previsti dal D.Lgs 24/2023 (quali ad esempio la tutela dell'ambiente, appalti pubblici, la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi etc.), violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 231/2007. La segnalazione può riguardare altresì ogni atto o fatto che possa costituire una violazione della normativa antitrust (Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) oppure atti o fatti che costituiscono - ai sensi della normativa vigente - una potenziale discriminazione, molestia o caso di mobbing.

Borghini e Cossa tutela il segnalante "contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione", in un clima di rispetto della dignità del segnalante stesso.

Le segnalazioni devono rispettare le procedure indicate nel documento “Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni” e devono essere indirizzate al Gestore delle Segnalazioni Avv. Roberto Ariagno al seguente indirizzo: Via Principi d'Acaja 44 - 10138 - Torino (recapito telefonico: 335395739).