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La Responsabilità dell’Albergatore per le cose portare dai clienti in albergo. Sentenza Corte di Cassazione.

La Responsabilità dell’Albergatore per le cose portare dai clienti in albergo. Sentenza Corte di Cassazione.

La Responsabilità dell’Albergatore per le cose portare dai clienti in albergo. Sentenza Corte di Cassazione.

Secondo il dettato del codice civile, espressamente richiamato dal codice del turismo all’art 45,  l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione per tutto quello che il cliente ha con sé in camera o più in generale all’interno dell’albergo, incluse le cose del cliente di cui l’albergatore assume la custodia al di fuori dell’albergo (art. 1783 C.C.). Quindi se in camera o in qualunque altra parte dell’albergo vi sono cartelli del tipo “La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze … o di oggetti non lasciati in custodia.”, sono avvisi ingannevoli e che di fatto non hanno alcun valore giuridico.

La responsabilità a carico dell’albergatore è limitata al valore dell’oggetto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

Naturalmente è necessario provare che il furto sia stato commesso e fornire prova del valore degli oggetti rubati (ad es. attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie nei casi in cui si tratti di oggetti antichi e di valore).

La responsabilità, invece, diventa illimitata (art. 1785bis C.C.) qualora risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari (ad es. omessa vigilanza sulle chiavi delle camere).

E’ altresì illimitata nel caso in cui gli oggetti sottratti siano stati preventivamente consegnati al direttore dell’albergo affinché li custodisse in cassaforte oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come: carte valori, danaro contante, oggetti di valore.

L’albergatore, tuttavia, può rifiutarsi di ricevere oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi quando le condizioni di gestione dell’albergo non glielo consentono.

Il cliente non potrà avvalersi del diritto al risarcimento se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denuncia il fatto all’albergatore con un ritardo ingiustificato. L’albergatore, al contrario, non assume alcuna responsabilità quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono imputabili al cliente (lascia ad es. il portafoglio al bar o nella hall dell’albergo oppure si dimentica di chiudere la porta della propria camera), a forza maggiore (una rapina o un evento naturale come un’alluvione) o alla natura della cosa.

Questi principi sulle responsabilità si applicano non solo agli alberghi ma anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, ristoranti, ecc.

Diverso è poi il caso di sottrazione di beni all’interno di un auto dentro un parcheggio dell’hotel perché configura un contratto atipico, per il quale bisogna far riferimento al deposito, con la conseguenza che è possibile individuare in capo al gestore una responsabilità ex recepto. Il parcheggio,  cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente. Peraltro  ad esempio, la Cassazione 16079/2002 ha affermato il principio che dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sez. III Civile con sentenza del 4 marzo 2014, n.5030: il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvale di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione dei propri beni, l’integrale risarcimento del danno, come disposto dall’art. 1783 C.C., a meno che non provi la colpa dell’albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell’art. 1785bis C.C. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del “quantum” entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’art. 1783 C.C., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento.