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Procedura di negoziazione assistita. Legge n. 162/2014.

Procedura di negoziazione assistita. Legge n. 162/2014.

Procedura di negoziazione assistita. Legge n. 162/2014.

Il 09 febbraio 2015 è entrata in vigore la disciplina della negoziazione assistita, introdotta dal “Decreto giustizia”, Decreto Legge n. 132/2014, convertito nella Legge. n. 162/2014, finalizzato a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

La nuova legge ha introdotto la convenzione di negoziazione facoltativa e obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccendenti € 50.000,00.

Il D.L. n. 132/2014 dedica l’intero capo II rubricato, appunto, alla “Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”.

La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione. Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto, ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Altro effetto principale, decorrente dalla comunicazione dell’invito, è quello di interrompere il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Se l’invito è accettato, si perviene allo svolgimento della negoziazione vera e propria, la quale può avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, gli avvocati designati dovranno redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel primo caso, invece, quando l’accordo è raggiunto, lo stesso deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono che certificano sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’art. 480, 2° comma, c.p.c.

Sono esclusi dalla negoziazione i diritti indisponibili e la materia di lavoro.

La normativa introduce anche la negoziazione obbligatoria assistita: prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a € 50.000,00 nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

La parte quindi prima di iniziare una causa dovrà, a pena di improcedibilità, tentare la negoziazione assistita rivolgendosi ad un avvocato. In caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto, ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.

L’improcedibilità deve essere eccepita, non oltre la prima udienza, dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice.

La negoziazione obbligatoria assistita non si applica nei procedimenti di ingiunzione, consulenza tecnica preventiva, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata nel processo penale.

La negoziazione assistita non sostituisce la mediazione obbligatoria nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, che resta per le cause per le quali è già prevista (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

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