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Nuovo elenco di vettori aerei soggetti a totale divieto operativo nel territorio dell’ Unione Europea

Nuovo elenco di vettori aerei soggetti a totale divieto operativo nel territorio dell’ Unione Europea

Nuovo elenco di vettori aerei soggetti a totale divieto operativo nel territorio dell’ Unione Europea

E’ stata pubblicata dalla Commissione Europea la nuova black list aggiornata al 11/12/2014

L’elenco per la sicurezza dell’UE (l'”elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità“) indica le compagnie aeree alle quali la Commissione europea ha deciso di applicare un divieto operativo totale o parziale nell’Unione europea per il mancato rispetto delle norme di sicurezza internazionali applicabili, ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo, e sulla base del parere del comitato per la sicurezza aerea dell’Unione europea.

Il primo elenco (allegato A) contiene tutti i vettori ai quali è vietato operare in Europa. Il secondo elenco (allegato B) contiene invece le compagnie che possono operare nell’UE solo a determinate condizioni. Entrambi gli elenchi sono aggiornati periodicamente e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (link qui accluso)

L’informazione da fornire ai passeggeri da parte degli operatori turistici deve essere  completa, esatta e chiara sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale: si devono fornire  tutte quelle informazioni tali da consentire al passeggero di formare liberamente il proprio consenso esente da ogni vizio nella stipulazione del contratto.

Il regolamento Ce 2111/2005 , prevede all’art 11 un obbligo di informazione a carico dell’operatore turistico, che  ha quindi l’obbligo di informare il cliente che il vettore che eseguirà la prestazione di trasporto è nella Black list. E’ opportuno che la dichiarazione dei passeggeri di voler fruire comunque del vettore sia fatta per  iscritto . A tal riguardo anche il codice del turismo prevede espressamente all’art 36 lettera g)  tra gli elementi che deve contenere il contratto di vendita dei pacchetti turistici: ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione Europea

Gravano infatti sulloperatore turistico gli  “obblighi di protezione “, e cioè quegli obblighi che scaturiscono dalla clausola di correttezza e buona fede di cui agli art 1175 e 1375 cod.civ . La diligenza richiesta al soggetto organizzatore non è quella del buon padre di famiglia di cui all’art 1176, I comma cc bensì la diligenza qualificata  di cui al 2 comma poichè viene in rilievo come parametro di riferimento non l’uomo della strada ma un operatore che esercita professionalmente un’attività di impresa dal quale si richiede una cura ed attenzioni maggiori rispetto a quelle usualmente esigibili da chi tali competenze specifiche non ha o si presume non le abbia.

Sempre in tale ottica anche nel programma di viaggio andrebbe inserito il riferimento alla black list.

Borghini e Cossa è a disposizione per eventuali approfondimenti in specifici casi

[Scarica l’elenco completo dei Vettori]